25 Marzo 2018

ACCESSO CIVICO

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 è possibile distingue due forme di accesso civico:

diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;

diritto di accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 e operativo a far data dal 23 dicembre p.v., avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dove rivolgersi:

in segreteria con richiesta rivolta al Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della trasparenza

  • Tel: 0371210076
  • Fax: 0371210078
  • Email Certificata: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT

Destinatari: 

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Requisiti: 

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento: 

30 giorni 

Termini di presentazione: 

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno. 

Documentazione: 

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

– tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: LOIS00200V@ISTRUZIONE.IT

– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT

– tramite posta ordinaria all’indirizzo: V.le EUROPA ­ 26866 Sant’Angelo Lodigiano (Lodi)

– direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico. 

Modulistica: 

Modulo Richiesta Accesso civico

Modulo Richiesta Accesso civico al Titolare del potere sostitutivo

Modulo Richiesta Accesso Atti (Legge n. 241 del 7 agosto 1990)

Modulo Richiesta Accesso Atti al Titolare del potere sostitutivo (Legge n. 241 del 7 agosto 1990)

Informativa Privacy – Trattamento dei dati personali

Descrizione del procedimento: 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della scuola, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Responsabile della trasparenza: 

Dott.ssa Daniela Verdi

Titolare del del Potere sostitutivo:

 Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Normativa di Riferimento:

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016  – Accesso civico

Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Legge 7 agosto 1990, n. 241

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